Azione di risarcimento del danno da delitto doloso - Concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. - esclusione - Personalizzazione del risarcimento

Di sicuro interesse, per i principi giuridici applicati, è la sentenza n. 562/11 del 25.3.2011 con la quale il Tribunale di Udine ha accolto la richiesta di risarcimento del danno formulata dall'avv. Lorenzo Cudini per conto di un cliente che aveva subito gravissime lesioni personali nel corso di una collutazione.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
15/07/2011

L'aggressore, invero, benché condannato con sentenza del Tribunale penale il quale l'aveva dichiarato responsabile delle lesioni cagionate al cliente dello Studio, aveva resistito nel giudizio civile sostenendo di essere stato a sua volta aggredito e, per questo, chiedendo l'accertamento di un concorso dell'attore nella vicenda.

Il Tribunale di Udine, con la sentenza citata, ha accolto interamente la domanda del cliente dello Studio riconoscendogli il pieno diritto al risarcimento.

Con la medesima pronunzia, il Tribunale di Udine ha espresso l'applicabilità delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni anche con riferimento alle vicende estranee all'infortunistica stradale e ciò al fine di garantire l'equità e l'uniformità della liquidazione del danno non patrimoniale, in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Con specifico riferimento alla personalizzazione del danno conseguente a delitto doloso, è stata riconosciuto il diritto ad un appesantimento dell'indennizzo rispetto a quanto stabilito dal Codice delle Assicurazioni e dalla prassi giurisprudenziale, in ragione della tipologia del fatto e del danno. E', infatti, necessario attribuire autonomo e specifico rilievo ad aspetti quali il coinvolgimento personale della persona offesa dal reato nella vicenda penale, la sua partecipazione al processo e la pubblicità che ne deriva.