Comodato senza determinazione di durata - art. 1810 c.c. - richiesta di restituzione dell'immobile - recesso

F.M. nel 2003 concedeva a M.M. un immobile di sua proprietà in comodato gratuito, senza stabilire alcun termine per la restituzione dello stesso.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
19/07/2011

Incorsa in difficoltà economiche, nel 2009 F.M. decideva di recedere dal contratto al fine di concedere l'immobile in locazione e percepire, così, i canoni mensili.

A tal fine, notificava a M.M. la dichiarazione di recesso e la contestuale intimazione di restituzione del cespite.

Invero, M.M. si rifiutava di adempiere alla richiesta e F.M. si vedeva costretta ad adire le vie legali, notificando all'inquilino, per il tramite dei suoi difensori, il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. diretto ad ottenere il riconoscimento giudiziale dell'intervenuta risoluzione del contratto di comodato.

Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 1670/09 del 2.12.2009, ha accolto il ricorso di F.M. e ha riconosciuto la sussistenza del suo diritto a rientrare nel possesso dell'immobile.

Secondo la corte territoriale, infatti, la notifica del recesso è atto idoneo a determinare la risoluzione del contratto. L'art. 1810 c.c., infatti, nel caso di c.d. comodato precario (cioè privo della determinazione del termine di durata) sancisce l'obbligo, per il comodatario, di restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta.

Pertanto, la ricezione dell'avviso di rilascio aveva reso la detenzione di M.M. ingiustificata e senza titolo e, conseguentemente, la domanda di F.M. è stata ritenuta meritevole di accoglimento.