I reati ambientali entrano nel D. Lgs. 231/2001

Con il D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011 (in vigore dal 16 agosto 2011), il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati ambientali.

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Data pubblicazione
2/09/2011

Il nuovo articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 introduce, infatti, la responsabilità delle persone giuridiche nel caso di commissione, tra gli altri, dei seguenti reati previsti dal Codice dell'Ambiente: art. 137 (violazioni in materia di scarico di acque reflue industriali); art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata); art. 257 (omessa bonifica dei siti); art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); art. 259 (traffico illecito di rifiuti); art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); art. 260 bis (reati connessi alla compilazione ed all'aggiornamento del SISTRI). La novità è di estrema rilevanza perchè diventa pressochè indispensabile, in particolare per le aziende che si occupano del trasporto, dello stoccaggio e dello smaltimento di rifiuti, l'adozione di un modello organizzativo che consenta di evitare l'estensione della responsabilità penale alla persona giuridica (vale a dire la società) e l'applicazione alla stessa delle gravissime misure interdittive e delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001. Peraltro, il reato conseguente alle violazioni in materia di scarichi industriali riguarda anche attività che non si occupano di gestione di rifiuti.

L'avv. Lorenzo Cudini, che nello Studio Legale Cudini si occupa da anni della specifica materia, si sta attivando per fornire ai propri clienti la necessaria assistenza nella predisposizione e nell'aggiornamento dei modelli organizzativi in ottemperanza della novità legislativa.

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