Riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima

Con la recente sentenza n. 1072 del 28.6.2011, il Tribunale di Udine, sulla domanda proposta da un cliente dello Studio per ottenere il riconoscimento della sua quota legittima dell'eredità paterna, previa riduzione delle disposizioni del testamento olografo lasciato dal de cuius in favore degli altri figli, ha preso posizione su una frequente ipotesi controversa.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
13/09/2011

Riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima. Presunzione contitolarità conto corrente.

Con la recente sentenza n. 1072 del 28.6.2011, il Tribunale di Udine, sulla domanda proposta da un cliente dello Studio per ottenere il riconoscimento della sua quota legittima dell'eredità paterna, previa riduzione delle disposizioni del testamento olografo lasciato dal de cuius in favore degli altri figli, ha preso posizione su una frequente ipotesi controversa.

Si discuteva, infatti, anche della titolarità dei valori, denaro e titoli, reperiti in un conto corrente bancario cointestato al de cuius e ad uno dei figli.

La difesa di costui sosteneva che era caduta in successione solo la metà di quei valori, proprio perché il conto era cointestato. E che, comunque, la cointestazione faceva presumere la contitolarità del conto corrente.

Il Tribunale ha, invece, accolto la diversa tesi proposta dagli avvocati Cudini per il proprio del cliente. Poiché è stato dimostrato in corso di causa che il conto corrente era alimentato solamente da denaro del de cuius, col quale poi erano acquistati anche valori mobiliari, è stata vinta la presunzione di contitolarità e l'intero saldo attivo del conto è caduto in successione entrando a far parte dell'attivo ereditario. Detto orientamento, seguito dal Tribunale come chiesto dagli avvocati Cudini, è stato tracciato anche dalla Cassazione civile, con la recente sentenza della sezione I, 05 dicembre 2008, n. 28839 e, in tempi meno recenti, con la sentenza 26 ottobre 1981 n. 5584.

I soccombenti, avendo ostacolato il raggiungimento di qualsiasi accordo transattivo in corso di causa, sono stati anche condannati alla rifusione delle spese legali al cliente dello Studio.