La dichiarazione mendace resa al notaio sull’entità del corrispettivo della compravendita non integra il falso ideologico ai sensi dell’art. 483 C.p.

Due clienti dello Studio erano chiamati a rispondere del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 Codice Penale) per aver dichiarato, in una compravendita perfezionata avanti il notaio, nella quale comparivano nella veste di acquirenti di un immobile, un prezzo inferiore a quello reale.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
14/12/2012

Nel dibattimento svoltosi avanti il Tribunale di Udine gli imputati sono stati assistiti dall’avv. Lorenzo Cudini.

Aderendo alla tesi del difensore, e sulla scorta di una sua precedente pronuncia su un fatto analogo, il Tribunale ha assolto gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Viene sottolineato, nella decisione in commento, che sussiste un’ipotesi di concorso apparente di norme, con la prevalenza della fattispecie di natura amministrativa su quella di natura penale, nel rispetto del principio di specialità di cui all’art. 9 della L. 689/81.

La condotta in esame è, infatti, prevista dall’art. 35, comma 22, del D.L. 4.7.2006 n. 223, che sanziona, con finalità di contrasto all’evasione, le mendaci o incomplete dichiarazioni rese nei rogiti notarili con riferimento al corrispettivo della compravendita ed alle modalità del suo pagamento.

Nel caso di specie, risulta evidente che gli illeciti concorrenti sono di natura omogenea (riferiti allo stesso fatto) e pertanto si applica il principio del ne bis in idem, secondo il quale la sanzione amministrativa e quella penale non possono concorrere, ma si presentano come alternative, per cui la norma speciale, che più direttamente si attaglia al caso concreto e che prevede la sanzione amministrativa, prevale su quella penale generale.