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Il cittadino italiano che abbia subito danni o lesioni personali in un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli verificatosi in uno Stato membro della Comunità Europea può domandare, in via stragiudiziale, il risarcimento alla società all’uopo designata in Italia dall’assicuratore straniero del responsabile civile (ex art. 153, comma 1, del Codice delle Assicurazioni).

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Data pubblicazione
20/03/2013

Ha altresì la facoltà di convenire in giudizio, con un’azione diretta e sempre in Italia, l’assicuratore della responsabilità civile (RCA) del cittadino straniero. Ciò è possibile nel caso in cui l’azione diretta sia prevista dal diritto nazionale (e in Italia lo è) e l’assicuratore abbia un domicilio nel territorio dello Stato membro.

E’ una pronuncia della Corte di Giustizia UE, la n. C463-06 del 13.12.2007, che, attraverso l’interpretazione autentica del Regolamento CE n. 44/2001 del 22.12.2000, ha consentito al Giudice di Pace di Salerno di affermare tale principio (con ordinanza del 29.03.2012, pronunciata nel proc. n. 3218/2010 RG).

Si tratta di una delle rarissime sentenze del panorama giurisprudenziale italiano ad essersi espressa sul punto. Invero, il problema della giurisdizione in materia di sinistri stradali internazionali ha un concreto risvolto pratico.

Il diritto comunitario, in virtù del noto principio della libera concorrenza, garantisce alle imprese di assicurazione estere la possibilità di operare in Italia in regime di stabilimento oppure in libertà di prestazione di servizi.

Nel primo caso, in virtù del principio sopra richiamato, sarà senz’altro possibile per il cittadino che ha subìto il sinistro all’estero radicare l’azione di risarcimento del danno in Italia dinnanzi al Giudice del luogo ove l’assicuratore estero ha una sua filiale (e, pertanto, il domicilio).

Il diritto applicabile, tuttavia, non potrà che essere quello straniero in virtù dell’art. 18 Regolamento CE 864/2007 e dell’art. 62 Legge 218/1995.

Nella seconda ipotesi (quella dell’impresa estera operante in regime di libera prestazione di servizi), invece, il danneggiato dovrà limitarsi a domandare il risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri ma, in caso di mancato od insufficiente riscontro da parte di quest’ultimo, non avrà alcuna possibilità di radicare l’azione giudiziale in Italia. Mancherebbe, infatti, il c.d. “criterio di collegamento”, richiesto dall’art. 3 della Legge 218/1995.

Naturalmente i principi sopra enunciati, in virtù dell’art. 153 C.d.A., valgono per i soli sinistri avvenuti in un Paese del Sistema “Carta Verde” tra veicoli di Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Nel sito dell'IVASS (si veda il link nella pagina) è possibile reperire l'elenco delle società estere domiciliate in Italia.

Lo Studio è a disposizione per chiarire ogni ulteriore dettaglio.

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