Il DURC della concorrente non deve essere riferito alla specifica gara.

La terza sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 23.04.2013 n° 1465, si è pronunciata sul delicato tema del documento unico di regolarità contributiva ed in particolare sulla necessità o meno che per ciascuna gara il concorrente aggiudicatario consegni alla stazione appaltante uno specifico DURC a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla stessa.

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Data pubblicazione
14/05/2013

Il problema nasceva dal fatto che alcune circolari interpretative dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro avevano affrontato la questione giungendo alla conclusione che per ciascun appalto occorresse uno specifico DURC.

La circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7, recita, infatti, testualmente “la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.)”.

Anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, aveva preso la medesima posizione affermando che “occorre pertanto specificare che relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.lgs n. 163/2006: nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura”.

Da ultimo l’INPS che, con la circolare INPS del 17 novembre 2010, n. 145, pure si allinea con gli altri istituti statuendo: “Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto”.

Dimostrando buonsenso e coscienza interpretativa il Consiglio di Stato, con l’ordinanza in commento è, invece, andato nella direzione diametralmente opposta.

Con l’ordinanza n. 1465 ha infatti chiaramente affermato che “non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto”. Non solo, ha anche aggiunto, proprio per evitare nuovi rimpalli degli istituti che “disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487)”. Un segnale netto e preciso che ribadisce quale dovrebbe sempre essere il limite della effettiva valenza delle circolari che, proprio perché interpretative, non devono in alcun modo assurgere al ruolo di fonti normative dell’ordinamento.