Il locatore del veicolo senza conducente non è obbligato in solido con l’autore della violazione del Codice della Strada se le generalità di quest’ultimo sono comunicate all’accertatore. L’eventuale notifica della cartella esattoriale per contravvenzioni

L’interessante caso trae origine da una cartella esattoriale notificata ad una società concessionaria di un noto gruppo operante nel settore della locazione di autoveicoli senza conducente, assistita dello Studio Cudini.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
6/09/2013

Nella vicenda, Equitalia, incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni per il FVG, aveva iscritto a ruolo somme relative ad alcune sanzioni pecuniarie comminate dalla Polizia Municipale di Firenze per violazioni del Codice della Strada commesse da utilizzatori di mezzi di proprietà della cliente, durante il periodo del noleggio.

Ciò sebbene quest’ultima avesse tempestivamente trasmesso all’organo accertatore i contratti dai quali risultavano le generalità degli utilizzatori stessi.

Nell’impugnazione della cartella esattoriale, notificata sia ad Equitalia che al Comune di Firenze, in persona del sindaco Matteo Renzi, l’avv. Andrea Cudini deduceva che l’iscrizione a ruolo delle somme ivi indicate era illegittima, rilevando che, secondo il combinato disposto di cui all’art. 84 e all’art. 196 del Codice della Strada, la responsabilità solidale per le infrazioni commesse alla guida riguarda soltanto il locatario e l’autore della violazione, e non, invece, il locatore proprietario.

Il Giudice di Pace di Firenze, richiamandosi anche alla circolare interpretativa del Ministero degli Interni n. 300A48507-113-2 del 1994, ha annullato l’iscrizione a ruolo confermando quanto opposto dallo Studio e cioè che la locataria del veicolo senza conducente non è obbligata in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S.

Inoltre, facendo propria un’argomentazione della ricorrente, ha sentenziato che legittimamene l’impugnativa della cartella esattoriale può svolgersi nelle forme e nei termini dell’opposizione a sanzione amministrativa quando sia dedotta l’inesistenza fattuale e giuridica del provvedimento sanzionatorio oppure l’omessa notificazione dell’atto. Nel caso in questione lo Studio aveva infatti prescelto il rimedio previsto dalla L. 689/1981 anziché quello di cui all’art. 615 c.p.c. deducendo che la notifica della cartella impugnata doveva considerarsi inesistente, in quanto espletata nei confronti di soggetto, quale è la società locataria, privo di alcuna relazione con il destinatario dell’atto.

Sono a disposizione per il download la sentenza del Giudice di Pace di Firenze e la Circolare interpretativa 15.1.1994 del Ministero dell'Interno.