Il Ministero della Salute deve liquidare la rivalutazione monetaria dell’intero indennizzo riconosciuto ai sensi della legge 210/1992

Il Ministero della Salute deve liquidare la rivalutazione monetaria dell’intero indennizzo riconosciuto ai sensi della alla legge 210/1992 alle vittime di contagio da epatite cronica HCV o epatite C riconducibile ad un’emotrasfusione ricevuta in una struttura sanitaria convenzionata col SSN.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
4/02/2014

La cliente dello Studio Cudini aveva appreso nel corso dell’anno 2007 di essere affetta da epatite cronica HCV (c.d. epatite C) ed essendo la patologia riconducibile all’emotrasfusione ricevuta nell’anno 1987 in una struttura sanitaria convenzionata col SSN, aveva formulato all’Azienda per i Servizi Sanitari competente oltreché al Ministero della Salute la richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 1 della L. 210/1992.

Accertato il nesso di causalità tra la sua patologia e l’emotrasfusione, il Ministero aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo, che le era stato liquidato alla donna a partire dall’ottobre 2011 unitamente agli arretrati, ma omettendo la rivalutazione delle somme dovute dall’aprile 2008 al dicembre 2011.

Invero, la rivalutazione avrebbe dovuto essere corrisposta in virtù del principio di diritto enunciato nella recentissima sentenza 9 novembre 2011 n. 293 della Corte Costituzionale, essendo la somma di cui all’art. 1 della L. 210/1992 rivalutabile nella sua interezza e, quindi, anche nella sua componente rappresentata dall’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale.

L’equivoco era sorto perché le tabelle predisposte dal Ministero recanti gli importi bimestrali degli indennizzi previsti dalla L. 210/1992 per ogni singola categoria di aventi diritto, prevedono la rivalutazione annua al tasso di inflazione programmato per la sola voce “indennizzo”, lasciando inalterati gli importi relativi alla voce “integrazione”.

Sulla scorta di quelle indicazioni, il Ministero per le somme dovute fino al dicembre 2011 non aveva dunque corrisposto la rivalutazione per la voce “indennità integrativa speciale”.

Con la sentenza n. 255/2013 del 5.7.2013, il Tribunale di Udine, nella persona del Giudice dottor Gianmarco Calienno, accertando la fondatezza della domanda presentata dallo Studio Cudini, ha riconosciuto il buon diritto della ricorrente al riconoscimento della rivalutazione monetaria dell’intera indennità riconosciutale, condannando il Ministero al pagamento del giusto dovuto, con interessi e spese di giustizia.