La responsabilità del direttore dei lavori ed il suo diritto alla copertura assicurativa

Con una sentenza depositata alla vigilia di ferragosto, il Tribunale di Udine si è pronunciato su un caso di responsabilità del direttore dei lavori per gravi vizi di un immobile e sul diritto del professionista alla copertura assicurativa.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
9/09/2014

Il caso vedeva coinvolto il geometra che si era occupato della progettazione architettonica e della direzione dei lavori di una serie di ville a schiera e che per questo era stato convenuto in giudizio, unitamente al costruttore-venditore, dai proprietari i quali lamentavano l’esistenza di gravi vizi che, a loro dire, giustificavano la declaratoria di risoluzione dei rispettivi contratti trattandosi di vendita aliud pro alio o, in alternativa, il risarcimento del danno di natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 1669 C. Civ.

Assistito dall’avv. Lorenzo Cudini, il professionista si era costituito in giudizio contestando la pretesa degli attori e chiamando in causa la sua assicurazione per essere dalla stessa tenuto indenne.

Con la sentenza in commento, il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione dei contratti di compravendita, non sussistendone i presupposti, ed accolto, seppur in parte, quella di risarcimento, condannando il costruttore-venditore ed il direttore dei lavori, in solido tra loro, a risarcire agli attori i danni derivanti dalla presenza, nei rispettivi immobili, di vizi riconducibili a quelli “gravi” previsti dall’art. 1669 C. Civ.

Ha nel contempo condannato la compagnia di assicurazione del professionista a tenerlo indenne da quanto dovuto ai proprietari degli immobili.

Diverse sono le questioni giuridiche degne di rilievo affrontate dal giudice friulano.

1. Innanzitutto nella sentenza è stato precisato che rientrano tra i vizi “gravi” per il quali è configurabile la responsabilità (extracontrattuale) del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 1669 C. Civ. quelli relativi alla rete di raccolta delle acque meteoriche e quelli riguardanti l’impermeabilizzazione del cappotto esterno, sussistendo un obbligo di vigilanza dell’esecuzione di tali opere a carico del professionista. Non integra, invece, i presupposti di applicabilità del citato articolo la realizzazione degli intonaci non a regola d’arte.

2. La sentenza ha accertato la natura solidale dell’obbligazione risarcitoria del costruttore-venditore e del direttore dei lavori nei confronti degli attori, ripartendo, nel contempo, il grado di responsabilità tra i due (la relativa domanda era stata proposta dai convenuti in via subordinata).

3. Nel riconoscere il diritto del direttore dei lavori ad essere tenuto indenne dalla sua assicurazione, il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla compagnia terza chiamata.In particolare

a) Quella formulata sul presupposto che la polizza non copriva i danni alle opere non realizzate in conformità alla concessione edilizia. La prova del mancato rispetto della concessione, ha affermato il giudice, spettava alla Compagnia e quest’ultima non l’ha fornita.

b) Quella basata sull’esclusione della copertura in caso di responsabilità solidale dell’assicurato. La previsione, contenuta invero in tutte le polizze dei professionisti tecnici, si riferisce all’ipotesi di un identico fatto colposo ascrivibile a più soggetti che rispondono in relazione al medesimo obbligo (per esempio più direttori dei lavori), ben diversa da quella in esame, nella quale la solidarietà passiva derivava dalla legge (l’art. 1669 C. Civ.) e ricadeva su due soggetti (costruttore-venditore e direttore dei lavori) il cui obbligo ha natura e contenuto completamente diverso.

c) Quella, infine, basata sull’esclusione della copertura per vizi relativi a lavori non rientranti nelle competenze professionali del geometra. L’eccezione è molto frequente quando i vizi in contestazione riguardano immobili la cui realizzazione comporti l’esecuzione di opere in cemento armato. E’ noto, infatti, che la competenza dei geometri in materia di costruzioni civili è stata disciplinata dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) il quale circoscrive il campo di attività professionale dei geometri a (lett. l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione nonché a (lett. m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili. Nel caso di specie il giudice non è entrato nel merito dell’eccezione (limitandosi ad affermare che non aveva comunque pregio perché non sono stati accertati difetti strutturali) in quanto l’ha giudicata tardivamente proposta. Si legge, infatti, nella sentenza che la questione è stata sollevata dalla compagnia solamente nella comparsa conclusionale e che non può dirsi tempestivamente formulata in base al mero richiamo, contenuto nel primo atto difensivo, a tutte le condizioni di polizza.

Con la sentenza n. 1119/2014 in commento, pertanto, il Tribunale di Udine ha ribadito che, alla luce del disposto dell’art. 167 c.p.c., il convenuto ha l’onere di prendere posizione su tutte le questioni poste a fondamento della pretesa, formulando compiutamente e motivando le proprie eccezioni.