Ammissibile la notifica del ricorso al TAR via PEC: la prima pronuncia del Consiglio di Stato

Per la prima volta il Consiglio di Stato si è espresso sulla validità della notifica del ricorso giurisdizionale al TAR mediante posta elettronica certificata (PEC).

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
4/06/2015

Con la sentenza n. 2682/2015, scaricabile dal link a fine pagina, il Collegio ha recepito le considerazioni svolte dall’avvocato Andrea Cudini, difensore della appellata cui era stata eccepita l’improcedibilità di un ricorso avanti il TAR del FVG per nullità della sua notificazione fatta esclusivamente via PEC, rilevando che l’art. 46 “esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell’art. 16 quater del d. l. n. 179 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 2012 il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 "acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2". Continua il Consiglio di Stato rilevando che “La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.” E conclude “Nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. - è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in un processo telematico, appare ormai irreversibile".

Il Consiglio di Stato con questa ineccepibile e chiarissima sentenza mette dunque la parola fine all’ondivaga giurisprudenza dei TAR che si erano pronunciati chi a favore chi contro l’ammissibilità della notifica via PEC. E, proprio per metter a tacere le perplessità mosse dai relatori delle sentenze contrarie, il Collegio ha precisato che, “se con riguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico – operative resta il DPCM al quale fa riferimento l’art. 13 dell’allegato al c.p.a. , ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC. Sulle regole tecnico –operative applicabili, viene in rilievo il d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l’art. 3 bis della l. n. 53 del 1994”.

Scaricabili la sentenza n. 2682/2015 del Consiglio di Stato e la memoria di costituzione del difensore avvocato Cudini.