La detenzione di programmi informatici sprovvisti di licenza d’uso non costituisce illecito (penale o amministrativo) se non è dimostrato lo scopo commerciale o imprenditoriale

La sentenza n. dell’8.5.2015 del Tribunale di Pordenone si pone in linea con il recente orientamento giurisprudenziale in tema di applicazione dell’art. 171 bis della Legge sul Diritto d’Autore (L. 22.4.1941 n. 633).

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
12/06/2015

A seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza nel suo studio, ad un professionista era stato contestato dapprima il reato di cui all’art. 171 bis e successivamente, nonostante l’archiviazione del procedimento penale, la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 174 bis.

Assistito dall’avv. Lorenzo Cudini, il professionista ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Pordenone contro l’ordinanza-ingiunzione.

Va ricordato che l’art. 171 bis punisce penalmente la condotta di chi:

a) duplica, al fine di trarne profitto, programmi per elaboratore;

b) importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione, al fine di trarne profitto, programmi per elaboratore.

L’art. 174 bis prevede, parallelamente, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni previste dalla II sezione della legge 633 del 1941 ed infatti stabilisce che: “Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00”.

In altri termini l’applicabilità del 174 bis è subordinata all’accertamento della violazione di una delle norme previste nella II sezione della legge 633/1941.

Nel caso di specie, in sede di accertamento i verbalizzanti avevano rinvenuto all’interno dell’immobile ove il professionista svolgeva l’attività professionale, in particolare sulla scrivania solitamente utilizzata da quest’ultimo, un DVD contente alcuni programmi informatici che sarebbero risultati sprovvisti di licenza d’uso.

Il reato di cui alla lett. a) dell’art. 171 bis sussiste soltanto in presenza di due circostanze: la prova dell’abusiva duplicazione da parte del soggetto agente di un programma per elaboratore e la prova del dolo specifico di profitto.

Quello previsto dalla lett. b) punisce, invece, la condotta di chi, pur non avendo duplicato personalmente il programma, importa, vende, distribuisce o detiene i programmi a fini commerciali o imprenditoriali ovvero concede in locazione gli stessi.

Quanto alla prima fattispecie mancava sia la prova dell’elemento oggettivo (la duplicazione) che di quello soggettivo (la finalità del profitto), quanto alla seconda, la mera detenzione del programma non originale non poteva considerarsi illecita in difetto dello “scopo commerciale o imprenditoriale”. Da ciò era dipesa l’archiviazione del procedimento penale a carico del professionista.

Il Tribunale di Pordenone, nel procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa, ha sottolineato che il presupposto per la contestazione dell’illecito amministrativo è la sussistenza del fatto reato di cui all’art. 171 bis, che non può ritenersi sussistente alla luce della nota sentenza della Suprema Corte (Cass. pen. 22.10.2009 n. 49385), sicchè viene meno il presupposto dell’applicazione dell’art. 174 bis e l’ordinanza ingiunzione va annullata.