Annullamento d'ufficio entro diciotto mesi: un limite all'esercizio del potere in autotutela da parte della p.a.

Con la legge 7 agosto 2015, n. 124, entrata in vigore il 28 agosto 2015, il legislatore ha modificato l’art.21 nonies, comma I, della l. 241/90, intervenendo sulla disciplina dell’annullamento d’ufficio.

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Data pubblicazione
2/10/2015

Fermi restando i presupposti che legittimano l’esercizio del riesame demolitorio, consistenti nell’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art.21 octies e nella sussistenza dell'interesse concreto ed attuale alla sua rimozione, il provvedimento recentemente entrato in vigore modifica l’art.21 nonies, introducendo il limite temporale "comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione", entro il quale potrà intervenire l’annullamento d’ufficio "dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici", compresi quelli formatisi mediante il silenzio assenso.

E' noto che sino all'entrata in vigore della nuova disciplina, le amministrazioni pubbliche potevano esercitare l’annullamento in autotutela "entro un termine ragionevole" da determinarsi tenendo conto della natura del provvedimento da rimuovere, degli interessi pubblici coinvolti, delle posizioni giuridiche degli interessati e dei controinteressati e, soprattutto, degli effetti già prodotti dallo stesso. Ma oltre alla valutazione degli interessi in gioco, la legge sulla formazione dell'atto amministrativo non imponeva termini all'esercizio del potere di ritiro della pubblica amministrazione. La giurisprudenza formatasi negli anni aveva così portato pacificamente a ritenere che l'art. 21 nonies, nel prevedere il solo limite temporale del termine ragionevole, facesse riferimento ad un parametro indeterminato ed elastico, che avrebbe dovuto esser in concreto individuato dall'interprete, considerando il grado di complessità degli interessi coinvolti e del relativo consolidamento degli stessi, tenuto bene a mente il parametro costituzionale della ragionevolezza. Era dunque rimesso al giudice amministrativo il compito di individuare la congruità del termine tra l'adozione del provvedimento di autotutela e l'atto originario, con il consueto controllo di ragionevolezza, secondo il parametro costituzionale (art. 3 cost.), in considerazione del grado di complessità degli interessi coinvolti e del loro relativo consolidamento (tra le tante si veda T.A.R. L'Aquila (Abruzzo) sez. I 19 marzo 2015 n. 206, Consiglio di Stato sez. I 30 gennaio 2013 n. 5279).

La nuova disciplina introdotta con le modifiche apportate all’art.21 nonies dall’art.6 della l.214/2015, ha spazzato via l'indeterminato ed elastico limite temporale del “termine ragionevole” fissandone uno espresso e rigido, sicché l’annullamento d’ufficio dovrà sempre intervenire entro un termine "comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti". Conseguentemente, l'intervento in autotutela della p.a. oltre il termine dei diciotto mesi potrà essere censurato dinanzi al giudice amministrativo per violazione di legge.

Unica eccezione al nuovo limite temporale dell'autotutela è quella prevista dal comma II bis dello stesso art.21 nonies, a mente del quale "i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445". L'amministrazione pubblica non incontra alcuna preclusione temporale al suo potere di annullamento d’ufficio se il provvedimento risultato illegittimo era stato emanato a seguito di frode alla legge da parte del soggetto privato richiedente. In tal caso, dunque, il limite dei diciotto mesi potrà essere senza indugio superato.

L’art.6 della legge 124 del 2015 ha permesso anche al legislatore l'introduzione di un importante modifica alla disciplina della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA). L’amministrazione, in virtù della modifica del comma 4 dell’art.19 della legge n. 241/90, potrà adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi anche successivamente alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dal comma 3 in presenza delle condizioni previste per l’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies, ma mai oltre il limite temporale dei diciotto mesi.