Obbligazione solidale e inadempimento dell’obbligato principale: onere di allegazione e della prova

La sezione specializzata in materia di impesa della Corte d’Appello di Trieste, accogliendo l’impugnazione proposta dall’avvocato Lorenzo Cudini per conto dei soci di una società in nome collettivo attiva nel settore della vendita e noleggio di supporti registrati audio e video, ha enunciato alcuni interessanti principi di diritto in materia di onere dell’allegazione e della prova a carico di chi propone in giudizio una domanda.

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
26/04/2016

La Snc era stata convenuta in giudizio dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) avanti il Tribunale di Trieste per essere condannata al pagamento dell’importo di oltre 160.000,00 Euro, oltre IVA e interessi, a titolo di compenso per copia privata sulle vendite di supporti registrabili vergini accertate a seguito di un’ispezione congiunta della Guardia di Finanza e degli ispettori della SIAE.

L’art. 71 septies della L. 633/1941 stabilisce che l'obbligo di corrispondere detto compenso grava in prima battuta “nei confronti di chi fabbrica o importa nel territorio dello stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti...”, con ciò imponendo l'obbligo di pagamento del compenso a tutti gli operatori economici individuati indipendentemente dalle modalità con le quali essi cedono successivamente i loro prodotti, e prevede altresì che “in caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione”.

Con sentenza n. 593/2013 la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Trieste aveva accolto la domanda e condannato la società convenuta al pagamento di quanto richiesto dalla SIAE.

Hanno proposto appello i soci della Snc (nel frattempo cessata) censurando, tra l’altro, la decisione del Tribunale per il mancato accoglimento della preliminare eccezione relativa all’omessa allegazione (ed alla conseguente omessa prova) da parte della SIAE del mancato pagamento del compenso per copia privata da parte dell’obbligato principale (l’importatore dei supporti vergini), presupposto ex lege dell’obbligazione solidale a carico del rivenditore.

La Corte territoriale con la sentenza n. 167 del 01/04/2016 ha evidenziato che la SIAE non aveva allegato nei tempi di rito il mancato pagamento del compenso da parte dell’obbligato principale e che, ciò nonostante, tale circostanza era stata affermata dal primo giudice come dato di fatto.

Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che, stante il principio di cui all’art. 112 c.p.c., tra i fatti che la parte attrice aveva l’onere di introdurre in causa a sostegno delle ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda, avrebbe dovuto essere compreso anche il mancato adempimento, da parte dell’obbligato principale, dell’obbligo di cui all’art. 71 septies L. 633/1941, precisando che il termine “fatti” deve essere inteso in senso non meramente naturalistico (quali accadimenti “fisici” della realtà fattuale) ma in senso giuridico, cioè quali circostanze fattuali e concrete prese in considerazione dalle norme giuridiche inerenti al diritto affermato nel processo e che, quindi, possono consistere anche in circostanze negative o ipotetiche.

Ed è questa tipologia di “fatto” che la parte ha l’onere di allegare e che la salvaguardia del principio del contraddittorio impone di rendere specificamente e tempestivamente conoscibili alla controparte, pena, in caso di omissione, il pregiudizio all’effettività del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost..

Conclude la Corte affermando che l’omessa allegazione dell’inadempimento dell’obbligato principale era stata tempestivamente eccepita dalla difesa degli appellanti sin dalla comparsa di risposta nel primo grado di giudizio e che la SIAE aveva di contro ribadito che la società convenuta doveva essere considerata alla stregua dell’obbligato principale, sicchè il contraddittorio si era formato su altra e distinta fattispecie.

La sentenza del Tribunale è stata, pertanto, ritenuta errata nella parte in cui, pur ritenendo corretto qualificare la Snc come mero rivenditore dei supporti registrabili (e quindi escludendo che si trattasse dell’obbligato principale) ha ritenuto fondata la domanda sulla base di un’allegazione non proposta da parte attrice.