Separazione dei coniugi e negoziazione assistita

Entrato in vigore l'istituto che consente le separazioni semplificate.

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Data pubblicazione
18/12/2014

Separazione e divorzio: ora non è più necessario il ricorso al Tribunale.

A partire dall’11 dicembre scorso con la conversione in legge del D.L. 132/2014, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di separazione e divorzio.

E’ infatti ora possibile per i coniugi stipulare una convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte finalizzata a raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’intera procedura viene completata senza la necessità di ricorrere al Tribunale e con l’unico obbligo per gli avvocati di comunicare l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che deve dare il nulla osta o, nel caso in cui ci siano figli minori, autorizzarlo previa verifica che risponda al loro interesse. L’avvocato provvederà, infine, alla comunicazione dell’avvenuto accordo all’ufficiale di stato civile.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli accordi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio possono essere conclusi dai coniugi, con l’assistenza facoltativa di uno o più avvocati, anche avanti il Sindaco, quale ufficiale di stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Tale procedura è esclusa nei casi in cui ci sono figli minori, maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave. L’accordo concluso avanti il Sindaco non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’avv. Lorenzo Cudini, che si occupa di diritto di famiglia, è a disposizione per fornire chiarimenti sull’applicazione delle nuove procedure

L'intervista del TG3 Telegiornale Regionale del Friuli Venezia Giulia all''avvocato Lorenzo Cudini.

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