D. Lgs. 231/01 - La valutazione del modello “postumo” ai fini del riconoscimento della riduzione della sanzione pecuniaria a carico dell’Ente

Tribunale di Udine – sentenza n. 1670 del 3.12.2020

Argomento
Casi dello studio
Data pubblicazione
14/01/2021

Il caso

A seguito di un infortunio sul lavoro la Procura della Repubblica di Udine aveva contestato al datore di lavoro di un’azienda cliente dello Studio il reato di lesioni personali colpose ed alla società dallo stesso rappresentata l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 231/01La persona fisica e quella giuridica, assistite dall’avv. Lorenzo Cudini, hanno scelto la strada del patteggiamento della pena.Una volta raggiunto l’accordo tra la difesa e l’accusa, al giudice in sede dibattimentale è spettato il compito di stabilire la congruità della pena e la legittimità del calcolo della stessa, verificando in particolare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti. Tra queste vi era quella prevista dall’art. 12, comma 2, lett. b) che riconosce una riduzione della sanzione pecuniaria a carico dell’Ente qualora lo stesso prima dell’apertura del dibattimento abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.Si poneva quindi il problema di stabilire i criteri oggettivi di valutazione del Modello Organizzativo e Gestionale da poco adottato dall’azienda.La soluzione scelta è stata quella di fornire al Tribunale una relazione dell’Organismo di Vigilanza della società il quale, in quanto organismo indipendente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha espresso una valutazione (ritenuta dal Tribunale sufficientemente obiettiva), sulla sussistenza del requisito in parola.In allegato la sentenza del Tribunale di Udine