La mano del legislatore sul Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005)

Il decreto legislativo n. 187 del 2020, in vigore dal 9 febbraio 2021, è intervenuto sul Codice delle assicurazioni private introducendo modifiche e chiarimenti soprattutto nell’ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi

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Data pubblicazione
8/02/2021

Il legislatore è intervenuto per fugare alcuni dubbi interpretativi che erano emersi dopo il recepimento della direttiva Insurance Distribution Directive (IDD), che è la Direttiva Europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni, entrata in vigore anche in Italia lo scorso 1° ottobre con il D.Lgs. n. 68/2018.Il decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187 ha novellato il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) con disposizioni che hanno in particolare riguardato la delimitazione dell’attività di distribuzione, gli intermediari a titolo accessorio, l’arbitro assicurativo, la politica delle remunerazioni, la vendita abbinata e i procedimenti sanzionatori. 

 Queste le principali novità. 

 L’art. 106 contenente la definizione dell’attività di distribuzione, norma fondamentale per individuare quali attività sono riservate ai soggetti iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) e sono assoggettate alle regole di condotta della distribuzione assicurativa, d’ora in avanti stabilirà che: «1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187 — G.U. 25 gennaio 2021, n. 12. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione». La vecchia norma non definiva la distribuzione riassicurativa come istituto autonomo rispetto alla distribuzione assicurativa. In più, la consulenza, come attività distributiva, riguarda solo quella definita dall’art. 1, comma 1, lettera m-ter), ovvero quell’attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione. Sempre l’art. 106 include nella distribuzione assicurativa non solo la fornitura di informazioni mediante internet su prodotti assicurativi sulla base di criteri scelti dal cliente ma anche la predisposizione di classifiche di prodotti assicurativi, sempreché il cliente sia in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. Come nella precedente dizione, la norma richiama l’attenzione sui servizi offerti dai cosiddetti comparatori, laddove la vecchia normativa parlava solo di resa di informazioni relative a contratti di assicurazione “anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente”. In più, ora si parla chiaramente di “classifiche”. 

Le novità riguardano anche gli intermediari a titolo accessorio, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell’art. 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attività professionale principale. Il riferimento è ad esempio agli autonoleggi e alle agenzie di viaggi che spesso ricoprono il ruolo di intermediari a titolo accessorio. 

Con la modifica dell’art. 109 bis, commi 2 e 3 (sul regime applicabile agli intermediari a titolo accessorio), l’intermediario a titolo accessorio ha ora obblighi di aggiornamento professionale, da definire con regolamento IVASS. 

Inoltre, va sottolineato che anche all’intermediario a titolo accessorio si applicherà la previsione di cui all’art. 119, comma 3, che individua la responsabilità degli intermediari (in genere) per l’attività di intermediazione assicurativa svolta dai loro collaboratori iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e). 

Il nuovo provvedimento chiarisce anche meglio gli obblighi con riguardo alle remunerazioni. Il passato art. 119 bis, comma 4 prevedeva che «i distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1». È stata espunta l’espressione «e non ne valutano le prestazioni», che introduceva una regola di condotta opinabile ed arbitraria. 

Novità sono previste anche per i requisiti dei soggetti responsabili della intermediazione assicurativa nelle società iscritte nella sezione D) del RUI. 

Il nuovo art. 112, comma 5 bis, stabilisce che tali soggetti debbano possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall’IVASS con regolamento. 

Sono state radicalmente modificate, inoltre, le regole in caso di vendita abbinata. L’attuale primo comma dell’art. 120 quinquies prevede che «1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l’acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente». Con la modifica apportata dal d.lgs. n. 187, la «descrizione adeguata» delle diverse componenti e costi separati, a differenza della dizione precedente, non è dovuta solo nel caso in cui il contraente abbia optato per l’acquisto separato. Anche perché questa informazione potrebbe proprio incidere sulla sua volontà di acquistare o meno quel prodotto. 

Inoltre, l’art 120 quinquies, comma 5, sempre in materia di vendite abbinate, chiarisce, nella nuova formulazione, cosa debba intendersi per prodotto abbinato ad un prodotto assicurativo ai fini dell’intervento sanzionatorio dell’IVASS per pratiche dannose per i consumatori. La nuova disposizione prevede, infatti, che l’autorità di vigilanza possa «applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall’assicurazione indipendentemente dal fatto che l’accessorietà afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori». La novità è nell’inciso «indipendentemente dal fatto che l’accessorietà afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione». Quest’ultimo potrebbe quindi rappresentare anche il prodotto principale e ciò non escluderebbe l’intervento dell’IVASS. 

Viene poi abrogato l’art. 182, comma 3 che prevedeva la possibilità per l’IVASS di richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dalle imprese e dagli intermediari. Si riducono così gli oneri a carico degli intermediari non sempre semplici da assolvere. L’art. 183 che prima introduceva regole di condotta (correttezza, trasparenza, diligenza) per le imprese di assicurazione solo con riguardo all’esecuzione dei contratti, adesso le responsabilizza espressamente anche per la fase della distribuzione. Nella nuova dizione dell’art. 183 si prevede infatti che «Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; [b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati (lettera già abrogata dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68)]; c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati». 

Novità, prevalentemente di tipo sistematico, sono introdotte anche con riferimento alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il primo articolo di quello che è adesso il Capo II bis «Controversie», del titolo XIII «Trasparenza delle obbligazioni e tutela dell’assicurato», è dedicato ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e riprende sostanzialmente i contenuti del passato art. 187 ter ora abrogato. Le novità riguardano in particolare i rapporti tra l’istituendo ASS (arbitro per le controversie assicurative) e le procedure per la mediazione e negoziazione assistita. Si introduce, in particolare, il nuovo art. 187.1, il quale al comma 3 prevede che «Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2 (parte V, titolo 2bis D.Lgs. 206/2005), il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal DL 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento». Sono poi corrispondentemente previste modifiche al DL 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. All’articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni». 

L’art. 324 bis in materia di sanzioni viene modificato a partire dalla rubrica che è ora “Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese”. Le sanzioni sono così estese alle condotte concernenti la produzione. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi maggiori, sono introdotte precisazioni all’accertamento unitario delle violazioni con un riferimento all’art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale «si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole». 

Infine, riguardo alle sanzioni pecuniarie, al comma 1 dell’art. 325 bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, è aggiunto il seguente periodo: «Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni».