L’estinzione della società di capitali non fa venir meno la responsabilità dell’ente

La Cassazione penale, sez. IV, con sentenza n. 9006, depositata in data 17 marzo 2022, ha affermato la persistenza dell’illecito della società di capitali (per es. una s.p.a. o una s.r.l.) anche in caso di cancellazione dal Registro delle Imprese, con il conseguente trasferimento della responsabilità sui soci (entro i limiti di cui all’art. 2945 c.c.)

Argomento
Sentenze | Notizie
Data pubblicazione
31/03/2022

Nello specifico il caso posto all’esame della Suprema Corte era relativo a un reato di lesioni colpose in violazione della disciplina del D.lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) a seguito del quale era stata contestata anche la responsabilità della società (una s.r.l.) in base all’art. 25-septies comma 3 D.lgs. 231/2001, sul presupposto che il reato era stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

 Le ragioni alla base del ricorso promosso dalla società innanzi ai giudici di legittimità muovevano dalla mancata dichiarazione di estinzione dell’illecito amministrativo a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. 

 La Corte nel respingere il ricorso ha ritenuto che ai fini dell’estinzione dell’illecito amministrativo derivante da reato la cancellazione dal registro delle imprese sia di fatto irrilevante. 

 La Corte ha sottolineato, tra l’altro, che non sussiste alcuna ragione per prevedere nel caso della cancellazione dell’ente dal registro delle imprese una disciplina diversa da quella del fallimento che - come è stato affermato dalle Sezioni Unite (Cass. pen., SS. UU., 25 settembre 2014, n. 11170) - non prevede come conseguenza di tale evento l'estinzione dell'illecito amministrativo.

 Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, la cancellazione dal registro delle imprese di una società non può essere parificata tout court alla morte della persona fisica ai fini della determinazione della responsabilità per l’illecito. 

 Tale orientamento dei giudici di legittimità è di segno diametralmente opposto rispetto al precedente (Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082, nonché, più di recente, Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2021, n. 25492) secondo il quale "in tema di responsabilità da reato degli enti […] l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente […] determina l’estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato”. 

 Si tratta quindi di capire se la sentenza in commento rimarrà “un caso isolato” o se rappresenterà un’inversione di rotta rispetto all’orientamento precedente.