Omissione del documento di identità del legale rappresentante di una concorrente: esclusione o soccorso istruttorio ?

Può accadere che, per una svista nella fase di assemblaggio delle buste contenenti la domanda di partecipazione ad una gara pubblica e le relative offerte, l’operatore economico ometta di allegare la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa. E che la commissione giudicatrice, accertando l’omissione adotti un provvedimento di esclusione dell’operatore concorrente. Il TAR Sardegna, decidendo il ricorso di un operatore che aveva impugnato la propria esclusione, ha recentemente statuito che l’allegazione della carta di identità del legale rappresentante dell’impresa costituisce un adempimento inderogabile e che in caso di omissione sia preclusa anche la possibilità di attivare lo strumento del soccorso istruttorio (istituto che, come noto, consente al concorrente di integrare la documentazione di gara e rettificare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete).  

Argomento
Sentenze | Notizie
Data pubblicazione
1/03/2022

La vicenda decisa dal TAR Sardegna con la sentenza n. 127 del 24 febbraio 2022 prende le mosse dall’esclusione di una nota compagnia aerea da una serie di procedure di evidenza pubblica indette dalla Regione Sardegna per l’affidamento di un servizio di trasporto aereo e ciò in quanto le buste dell’operatore economico erano prive “del documento di identità del legale rappresentante, come previsto nella lettera di invito”.

Si era trattato di una dimenticanza pagata molto cara dall’operatore poiché equiparata dalla commissione giudicatrice alla mancata presentazione della domanda di partecipazione cui era conseguito il relativo provvedimento cumulativo di esclusione. 

L’ inatteso provvedimento aveva così portato l’operatore escluso a ricorrere al TAR Sardegna sostenendo che la lettera di invito non prescriveva come obbligatoria l’allegazione del documento di identità e che - in ogni caso – la commissione aveva violato il principio di tassatività delle cause di esclusione. Secondo l’art. 83 comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, infatti, i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. 

Il tribunale amministrativo, tuttavia, con la sentenza n. 127, ha ritenuto corretta la decisione della stazione appaltante, osservando che nelle buste contenenti le offerte presentate dalla ricorrente, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in conformità agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 per certificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara era sprovvista del documento di identità del firmatario, rappresentante legale dell’impresa, come invece era richiesto dall’art. 2 della lettera di invito. Ma l’esclusione, ha osservato il TAR, non era dipesa tanto dalla espressa previsione della lettera d’invito, quanto dal fatto che la domanda dell’operatore economico e le sue dichiarazioni, in quanto non corredate - come imposto dal d.P.R. n. 445/2000 - da un documento d’identità del suo legale rappresentante, erano state intese come non rese. 

Affermato ciò, il giudice ha anche ritenuto che la stazione appaltante non potesse attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa esclusa. Infatti, sul punto, la giurisprudenza è piuttosto chiara, avendo più volte ribadito che l’assenza della copia del documento di identità a corredo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comporta la giuridica inesistenza della stessa e non una incompletezza del documento sanabile mediante una richiesta di integrazione della stazione appaltante. 

In ragione di quanto detto era risultata, quindi, legittima l’esclusione del vettore aereo per aver omesso di allegare la copia dell’anzidetto documento, poiché l’errore commesso era insanabile. Invero, come rilevato dal TAR, l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva è, conformemente alla prescrizione del comma 3 dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 , “un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia del documento di identità e della istanza (o della dichiarazione sostitutiva), un collegamento tra l’istanza (o la dichiarazione) e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante”, la paternità “[…]della dichiarazione al soggetto che la presta”. In poche parole, l’allegazione della copia della carta d’identità del legale rappresentante garantisce l’autenticità della sua dichiarazione. 

Le dichiarazioni sostitutive sono un atto generalmente utilizzato nei procedimenti di evidenza pubblica volto ad autocertificare stati, fatti e qualità dell’ente partecipante. E tale strumento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, richiede, ai fini della propria legale esistenza ed efficacia, la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa concorrente, resa in presenza di un dipendente addetto, o, come in questa circostanza, mediante l’allegazione della copia, anche non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. Il TAR, pertanto, ha correttamente respinto il ricorso ritenendo che la Stazione appaltante avesse giustamente escluso dalla gara l’operatore distratto per la mancanza di un elemento essenziale della documentazione di gara. 

Particolare attenzione, dunque, merita la fase di compilazionedella documentazione da allegare alle buste di partecipazione ad una proceduradi evidenza pubblica perché una banale svista può comportare l’esclusione dalla gara, senza alcuna possibilità di ricorso al soccorso istruttorio. Il nostro Studio offre consulenza alle imprese anche in fase di compilazione della documentazione da allegare alle domande di partecipazione alle gare e, nell'eventualità, per valutare la possibilità di ricorrere contro provvedimenti di esclusione o di mancata aggiudicazione.