Il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

Nella delibera in oggetto, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’ottica della digitalizzazione e dell’efficientamento delle procedure di accertamento dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, individua le categorie di dati (artt. 5-6) sottoposti a verifica obbligatoria mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Il provvedimento disciplina altresì i termini e le regole per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione.   

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Data pubblicazione
31/10/2022

La delibera prevede che la verifica in ordine all’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e in relazione al possesso dei requisiti per l’affidamento vada effettuata mediante il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), contenente tutti i dati interessati dalla verifica obbligatoria mediante BDNCP. Il FVOE consente agli operatori economici di inserire tutta la documentazione e i dati la cui produzione è a loro carico; parallelamente, esso rende possibile l’efficiente acquisizione, da parte delle stazioni appaltanti, delle certificazioni comprovanti la sussistenza in capo agli operatori economici dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari. In aggiunta, ai fini della partecipazione ad altre procedure di affidamento, il provvedimento ammette il riutilizzo dei documenti contenuti nel FVOE e dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti, entro il termine di validità temporale degli stessi. 

Quanto alle modalità operative (art. 4), le stazioni appaltanti sono tenute a nominare, nell’ambito del procedimento di affidamento, i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti. Questi, analogamente al responsabile del procedimento, potranno accedere al FVOE a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nell’ipotesi di esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione, l’operatore economico verrà inserito nella Lista degli operatori economici verificati fino alla scadenza di validità dei documenti forniti e le stazioni appaltanti potranno, ai fini degli accertamenti riguardanti gli operatori della Lista, avvalersi delle verifiche svolte dalle altre stazioni. 

Si segnala, infine, che l’operatività del sistema è subordinata alla previa registrazione al servizio secondo quanto previsto nel manuale utente reperibile sul portale dell’Autorità.