L’iscrizione all’ANGA è requisito soggettivo di partecipazione alla procedura di affidamento

Con la sentenza n. 8715 del 12.10.2022, la quarta Sezione del Consiglio di Stato, ha affermato che l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (ANGA) costituisce un requisito tecnico professionale, di natura soggettiva e personale, che, in quanto tale, deve essere strettamente riferito al soggetto che in concreto svolge il servizio

Argomento
Sentenze | Notizie
Data pubblicazione
14/11/2022


Il Consiglio di Stato ha così deciso il ricorso in appello avverso una sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto aveva respinto il ricorso di un operatore economico svolgente attività in forma di cooperativa che riteneva di esser stato ingiustamente escluso da una procedura di evidenza pubblica alla quale aveva partecipato dichiarando che il soggetto associato che avrebbe svolto il servizio aveva chiesto, ma non ancora ottenuto, l’iscrizione nell’ Albo nazionale dei gestori ambientali con riferimento alla categoria di rifiuto indicata negli atti di gara. 
In particolare, il disciplinare di gara prevedeva che il possesso dell’iscrizione fosse requisito di partecipazione a pena di esclusione e il TAR aveva ritenuto tale previsione non contrastante con il c.d. principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, bensì coerente con l’art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell’Ambiente) e con l’art. 89, comma 1 e comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016.Ma la cooperativa, che possedeva l’iscrizione con riferimento allo specifico servizio, aveva precisato che in caso di aggiudicazione avrebbe affidato la gestione operativa del servizio ad una propria associata. 
A conferma dell’impugnata sentenza, il Consiglio di Stato ha affermato che non può essere sostenuto che la diversità strutturale della società cooperativa rispetto al consorzio possa giustificare l’applicazione di una disciplina differente, considerato che, “ai fini del possesso del requisito, assume rilevanza esclusivamente l’operatore indicato come esecutore della prestazione”. E che “l’esigenza di verificare l’iscrizione all’ANGA da parte del socio cooperatore designato quale esecutore del servizio oggetto di appalto non contrasta – recandovi pregiudizio – con il perseguimento dello scopo mutualistico da parte della società cooperativa”. 
L’iscrizione all’Albo è dunque requisito che determina l’abilitazione all’esercizio della professione e si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione del servizio (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2022, n. 973; id., sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8330; id., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1308; id., sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6355; id., sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727). L’iscrizione all’Albo costituisce infatti titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione. Invero, detta iscrizione, prevista dall’art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per tutti gli enti e le imprese attivi nel settore, “è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” (comma 5).