Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione proposta da un Comune contro una sentenza del giudice di Pace che aveva accolto un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Una sentenza del Giudice di Pace di Udine, pronunciata in un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice della strada, è stata oggetto di appello da parte del Comune soccombente.
Nel merito, l'opponente aveva sostenuto di non essere responsabile solidale delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, poiché, in quanto locatore di veicoli, aveva comunicato tempestivamente al Comando Accertatore i dati del locatario al momento delle presunte violazioni.
Il Comune aveva eccepito la definitività dei verbali di accertamento e aveva sostenuto la responsabilità solidale del proprietario-locatore nei casi di noleggio del veicolo senza conducente.
La sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo ammissibile il ricorso e escludendo la responsabilità solidale del proprietario-locatore.
Nell'appello, il Comune aveva contestato la decisione del giudice di pace, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e ribadendo la responsabilità solidale del proprietario-locatore.
Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello poiché la sentenza del giudice di pace rientrava tra quelle pronunciate secondo equità necessaria e avrebbe potuto essere impugnata solo entro i limiti stabiliti dall'art. 339 comma 3 c.p.c.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato un secondo motivo di inammissibilità, non essendo stati specificati e individuati chiaramente i vizi della sentenza impugnata.