Dal 1° ottobre entra in vigore la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri edili: requisiti, modalità di rilascio, gestione dei crediti e le conseguenze in caso di irregolarità.
Sin dall’entrata in vigore, nel 2009, il TU in materia di Sicurezza sul Lavoro aveva previsto un Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 27). La previsione è rimasta per anni una mera manifestazione d’intento sino a quando l’articolo in parola è stato sostituito dall’art. 29, comma 19, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sintetizzando di seguito le i punti salienti della nuova disciplina.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) - cioè in cantieri edili - ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
2. Competente al rilascio è l’Ispettorato del Lavoro in presenza dei seguenti requisiti:
3. La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Il possesso dei requisiti è autocertificato. L’invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione dell’autocertificazione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
4. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti obbligati di operare nei cantieri edili temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
5. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
6. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili in mancanza della patente si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000,00, nonché nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Importanti chiarimenti sono contenuti nel DM 18 settembre 2024 n. 1321 (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili).
In particolare viene precisato che: