Grazie alla corretta applicazione dell’art. 162-ter del codice penale l’imputato del reato di lesioni personali stradali ha potuto ottenere la declaratoria di estinzione del reato anche contro la volontà della persona offesa
Con un interessante recentissima pronuncia il Tribunale di Udine ha dichiarato non luogo a procedere per estinzione del reato di lesioni personali stradali a seguito di risarcimento del danno da parte dell’assicurazione dell’imputato.È noto che l’art. 162-ter c.p., introdotto con L. 23.6.2017, n. 103, prevede una nuova causa di estinzione del reato, conseguente alla riparazione o al risarcimento del danno, applicabile ai reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione. La norma era stata un primo segnale del legislatore orientato verso un sistema di giustizia riparativa, definitivamente introdotto nell’ordinamento penale italiano agli artt. 42-67 del D.Lgs. 10.10.2022 n. 150. Lo strumento consente l’immediata definizione del procedimento anche nell’ipotesi in cui la persona offesa non intenda rimettere la querela. Il giudice, infatti, valuta autonomamente la congruità della condotta riparatoria giudicando in ordine alla concretezza, alla serietà ed all’adeguatezza dell’offerta risarcitoria. In presenza di tutte le condizioni oggettive per l’applicazione della norma, il giudice, prima di pronunciare l'estinzione del reato, è tenuto a sentire le parti e la persona offesa, alla quale non è però riconosciuto alcun potere di veto, dovendo il giudice esclusivamente accertare che l'imputato abbia effettivamente provveduto alle restituzioni e/o al risarcimento.Proprio il fatto che il giudice penale, in mancanza di un accordo tra le parti (al quale segue di regola la remissione della querela), è chiamato ad entrare nel merito della congruità del risarcimento, costituisce una delle ragioni per la quale l’applicazione della norma è stata, dal momento della sua introduzione, inferiore alle aspettative del legislatore.Il caso riguardava un’automobilista che per colpa consistita nella violazione del Codice della Strada aveva cagionato gravi lesioni ad un motociclista. Nei confronti della responsabile era stato promosso un procedimento penale a seguito della querela del danneggiato. Preso atto del rifiuto del danneggiato di rimettere la querela, l’avv. Lorenzo Cudini, difensore dell’imputata, ha documentato l’entità dell’offerta risarcitoria dell’assicurazione e le ragioni per le quali, in presenza di una perizia ricostruttiva, il danno non era stato risarcito integralmente. Inoltre, ha dato prova delle condotte riparatorie poste in essere autonomamente dall’imputata, la quale aveva partecipato come relatrice ad eventi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.In particolare, il difensore ha sottolineato che in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 162-ter c.p. possiede finalità eminentemente deflattive, il cui effettivo conseguimento non è condizionato all’esercizio di un diritto potestativo della persona offesa e che il legislatore, nell’ambito della procedura riparatoria, ha assegnato al contributo delle parti valenza eminentemente orientativa, ma non vincolante (Cass. pen., Sez. V, 25/09/2024, n. 41899)Preso atto di tutto ciò, il giudice monocratico del Tribunale di Udine, dopo aver sottolineato che l’imputata non aveva modo di adoperarsi diversamente per risarcire il danno non essendo nella sua disponibilità la decisione assunta dalla compagnia assicurativa, nè potendosi pretendere che la stessa versi una somma ulteriore soprattutto considerata l’entità degli importi in gioco, ha ritenuto soddisfatti i requisiti previsti dalla legge e, in applicazione della norma in esame, ha dichiarato l’estinzione del reato.